Sicurezza

Dal 20 gennaio 2027 si applica il Regolamento Macchine UE 2023/1230. Cosa cambia per le aziende che acquistano, usano e modificano macchine.

12/10/2026
Studio Venturiero
4 min di lettura
Dal 20 gennaio 2027 si applica il Regolamento Macchine UE 2023/1230. Cosa cambia per le aziende che acquistano, usano e modificano macchine.

Arriva il preventivo per la macchina nuova. Consegna prevista: marzo 2027. Nessuno, nella trattativa, ha nominato il Regolamento Macchine. Eppure quella macchina verrà immessa sul mercato sotto regole diverse da quelle di tutte le altre che hai in officina, e la dichiarazione di conformità che ti arriverà non sarà più quella che conosci.

Il Regolamento (UE) 2023/1230 viene raccontato quasi sempre dal punto di vista di chi costruisce le macchine. Questo articolo lo guarda dall'altro lato: quello dell'azienda che le compra, le usa e a volte le modifica. Perché è qui che si nascondono le due situazioni che creano problemi davvero.

Dal 20 gennaio 2027 cambia la regola, e non c'è periodo di coesistenza

Il Regolamento (UE) 2023/1230 sostituisce la Direttiva Macchine 2006/42/CE e si applica dal 20 gennaio 2027. A differenza di quanto succede con altre norme, non è previsto un periodo in cui il fabbricante possa scegliere quale delle due applicare: fino al 19 gennaio 2027 vale la direttiva, dal 20 gennaio vale il regolamento.

Questo spartiacque netto è il motivo per cui conviene occuparsene adesso se hai acquisti programmati nei prossimi mesi.

Le macchine che hai già in azienda: devi fare qualcosa?

No, e vale la pena dirlo subito perché in giro si leggono allarmi infondati.

Il Regolamento disciplina l'immissione sul mercato, non il parco macchine esistente. Una macchina marcata CE secondo la Direttiva 2006/42/CE e immessa sul mercato prima del 20 gennaio 2027 resta regolare, non va rimarcata e non richiede una nuova dichiarazione di conformità. Vale anche per le macchine dichiarate conformi prima di quella data e installate dopo: erano già state immesse sul mercato.

I tuoi obblighi su quelle macchine restano quelli che conosci e che derivano dal D.Lgs. 81/08, non dal Regolamento: metterle a disposizione conformi e adeguate al lavoro, mantenerle in efficienza, far fare le verifiche periodiche dove previste, formare e addestrare chi le usa.

Dove si crea l'equivoco. Il Regolamento non impone nulla al parco macchine esistente. Ma se su una di quelle macchine intervieni con una modifica, la situazione cambia radicalmente: è il punto trattato più sotto, ed è quello che riguarda il maggior numero di aziende.

Se compri una macchina a cavallo della data: quattro domande da fare al fornitore

La zona delicata è l'ordine firmato nel 2026 con consegna nel 2027. Quello che conta non è la data del contratto né quella della consegna, ma la data di immissione sul mercato. Mettere la questione per iscritto in fase di trattativa evita discussioni dopo.

  1. La macchina sarà dichiarata conforme alla Direttiva 2006/42/CE o al Regolamento (UE) 2023/1230? E con quale data di immissione sul mercato?
  2. Come viene fornita la documentazione: cartacea, digitale, portale? E per quanto tempo resta accessibile la dichiarazione di conformità?
  3. Gli aggiornamenti software che incidono sulla sicurezza sono inclusi? Chi ne risponde e per quanto tempo?
  4. Se la fornitura prevede modifiche, adattamenti o integrazione con altre macchine, chi si assume la responsabilità della conformità dell'insieme?

La quarta è la più importante e la più spesso dimenticata. Su una fornitura che prevede l'inserimento della macchina in una linea esistente, la risposta a quella domanda decide chi firma la dichiarazione finale.

La trappola vera: se modifichi una macchina, il fabbricante diventi tu

Questo è il punto per cui vale la pena leggere il Regolamento anche se non costruisci nulla.

Finora il concetto di modifica sostanziale non era scritto in una norma: derivava da linee guida, prassi e valutazioni caso per caso. Il Regolamento lo porta dentro il testo di legge. L'articolo 3, punto 16 definisce modifica sostanziale la modifica di una macchina, fisica o digitale, effettuata dopo l'immissione sul mercato o la messa in servizio, non prevista né pianificata dal fabbricante, che incide sulla sicurezza creando un nuovo pericolo o aumentando un rischio esistente, e che richiede l'aggiunta di ripari o dispositivi di protezione con intervento sul sistema di controllo della sicurezza, oppure misure supplementari per la stabilità o la resistenza meccanica.

L'articolo 18 stabilisce la conseguenza: chi effettua la modifica sostanziale è considerato fabbricante per la parte interessata. Non è una formula teorica. Significa che ti assumi gli obblighi del fabbricante: valutazione del rischio sulla configurazione modificata, verifica dei requisiti essenziali di sicurezza, fascicolo tecnico, prove e verifiche, nuova dichiarazione UE di conformità, marcatura CE, conservazione della documentazione per dieci anni, e coinvolgimento di un organismo notificato quando la categoria lo richiede.

Che cosa non è modifica sostanziale

Il considerando 26 del Regolamento precisa che riparazioni e manutenzione che non incidono sulla conformità ai requisiti essenziali di sicurezza non sono modifiche sostanziali. Quindi:

Di norma NON è modifica sostanzialeVa valutato come possibile modifica sostanziale
Sostituire un componente con uno equivalenteAggiungere un riparo intervenendo sul circuito di sicurezza
Manutenzione ordinaria e straordinariaRimuovere o bypassare una protezione esistente
Riparazione che ripristina lo stato originarioAumentare velocità, carico o potenza oltre i dati di targa
Aggiornamento software previsto dal fabbricanteCollegare due macchine a formare un insieme nuovo
Cambio di utensili nelle configurazioni previsteAutomatizzare un ciclo prima manuale

La colonna di destra non significa che sia automaticamente una modifica sostanziale: significa che serve una valutazione tecnica documentata, fatta prima dell'intervento e non dopo. In molte aziende questa valutazione non viene fatta, e il rischio non è tanto la sanzione quanto la posizione in cui ti trovi se su quella macchina succede un infortunio.

La regola pratica. Prima di qualunque intervento che tocchi protezioni, sistema di controllo, prestazioni o il modo in cui la macchina lavora, serve una valutazione scritta che stabilisca se si tratta di modifica sostanziale. Costa poco farla prima, costa molto non averla dopo.

Istruzioni solo in digitale: hai diritto alla carta

Il Regolamento consente al fabbricante di fornire le istruzioni per l'uso in formato esclusivamente digitale: PDF, portale, applicazione. È un cambiamento che semplifica la vita a chi costruisce e la complica a chi deve consultare un manuale in reparto, davanti alla macchina, con le mani sporche.

Due tutele da conoscere e da esercitare. La prima: l'acquirente può chiedere le istruzioni in formato cartaceo, e il fabbricante deve fornirle senza costi aggiuntivi. La richiesta va fatta al momento dell'acquisto, quindi va messa nell'ordine, non ricordata sei mesi dopo. La seconda: le informazioni essenziali per la sicurezza devono comunque accompagnare fisicamente la macchina.

Le fonti concordano sul diritto alla copia cartacea gratuita su richiesta all'acquisto; sul termine di consegna indicano un mese. Verifica la formulazione esatta sul testo del Regolamento prima di inserirla in un contratto.

Macchine connesse: entra la sicurezza informatica

Il Regolamento introduce fra i requisiti essenziali di sicurezza dell'Allegato III la protezione delle macchine connesse contro accessi non autorizzati, corruzione dei dati e manipolazione malevola, nella misura in cui queste minacce possano compromettere la sicurezza delle persone.

Tradotto per chi usa la macchina: se un attacco informatico o un aggiornamento mal gestito può far muovere un asse, disabilitare un arresto di emergenza o alterare un parametro di sicurezza, quello non è più un problema del reparto IT. Diventa un elemento della valutazione dei rischi, e come tale va considerato nel DVR per le macchine collegate in rete o gestite da remoto.

Il software di sicurezza entra nel perimetro della conformità: gli aggiornamenti che incidono sulla sicurezza non sono manutenzione informatica, sono modifiche che vanno governate.

Il nodo che quasi nessuno sta raccontando: le norme armonizzate

Qui serve una precisazione tecnica che non trovi nella maggior parte degli articoli in circolazione, e che spiega perché il passaggio sarà meno lineare di come viene presentato.

Le norme armonizzate sono quelle che danno la presunzione di conformità: se progetti secondo una di quelle norme, si presume che tu rispetti i requisiti essenziali che copre. L'elenco in vigore per la Direttiva 2006/42/CE è stato aggiornato di recente dalla Decisione di esecuzione (UE) 2026/2015 del 4 settembre 2026, in vigore dal 7 settembre, che ha aggiunto 67 riferimenti e sostituito due voci: fra questi la EN 1175:2025 sui carrelli industriali, le EN ISO 10218-1 e -2:2025 sui robot industriali, la EN ISO 14119:2025 con A11:2026 sui dispositivi di interblocco.

Il punto è questo: quell'elenco viene abrogato il 20 gennaio 2027 e non diventa automaticamente la lista armonizzata del Regolamento. Le due liste non si sovrappongono da sole. Alla data in cui scriviamo, l'elenco delle norme armonizzate a supporto del Regolamento 2023/1230 non è ancora completo.

Per chi compra, la conseguenza è concreta: nei mesi intorno alla data di applicazione è ragionevole aspettarsi fornitori più prudenti, tempi di consegna più lunghi su macchine complesse e un maggior ricorso agli organismi notificati. Se hai un investimento importante in programma, anticiparlo o posticiparlo consapevolmente è una scelta che vale la pena fare adesso, non a gennaio 2027.

Quello che resta invariato, e che pesa più del Regolamento

Per un'azienda che usa macchine, il grosso degli obblighi non arriva dal Regolamento ma dal D.Lgs. 81/08, e quelli valgono oggi e varranno identici nel 2027:

  • Mettere a disposizione dei lavoratori attrezzature conformi e adeguate al lavoro da svolgere.
  • Mantenerle in efficienza con la manutenzione prevista dal fabbricante, documentata.
  • Far eseguire le verifiche periodiche obbligatorie e rispettarne le scadenze: su alcune attrezzature la periodicità è stata aggiornata di recente.
  • Formare e addestrare chi le usa, con l'addestramento pratico tracciato in registro.
  • Richiedere l'abilitazione specifica dove prevista dall'Accordo Stato-Regioni.

Sulle verifiche periodiche e sul registro dell'addestramento sono intervenute novità quest'anno, che abbiamo raccolto qui: Legge PMI 34/2026: cosa cambia nel D.Lgs. 81/08.

Se invece devi ancora impostare la valutazione dei rischi delle attrezzature, il punto di partenza è il DVR: Quando è obbligatorio il DVR.

Per l'abilitazione all'uso di attrezzature specifiche e i relativi aggiornamenti, i riferimenti aggiornati sono quelli dell'Accordo del 17 aprile 2025: Nuovo Accordo Stato-Regioni 2025.

A chi questo articolo non serve

Se la tua azienda non acquista macchine nei prossimi diciotto mesi, non ne modifica nessuna e non ha macchine collegate in rete, il Regolamento Macchine per te non è una priorità: puoi archiviare l'argomento e tornarci quando servirà. Ci sono quasi certamente cose più urgenti da sistemare, a partire dalle verifiche periodiche e dal registro dell'addestramento.

Diventa invece una priorità se ti trovi in una di queste tre situazioni: hai un investimento in macchine programmato fra la fine del 2026 e il 2027; hai l'abitudine di far adattare o integrare le macchine da un manutentore o da un'officina di fiducia; hai macchine gestite o monitorate da remoto.

Checklist operativa

  1. Fai l'elenco degli acquisti di macchine previsti da qui a tutto il 2027.
  2. Per ciascuno, metti per iscritto nell'ordine le quattro domande al fornitore.
  3. Chiedi le istruzioni in formato cartaceo nell'ordine, se ti servono in reparto.
  4. Censisci le modifiche fatte negli ultimi anni sulle macchine esistenti e verifica se per ognuna esiste una valutazione documentata.
  5. Stabilisci una regola interna: nessun intervento su protezioni, circuiti di sicurezza o prestazioni senza valutazione preventiva scritta.
  6. Individua le macchine connesse in rete o gestite da remoto e verifica se il DVR ne tratta i rischi.
  7. Controlla le scadenze delle verifiche periodiche delle attrezzature.
  8. Verifica che il registro dell'addestramento sia aperto e aggiornato.

Serve un occhio esterno sulle attrezzature?

Il punto in cui le aziende si espongono di più non è l'acquisto della macchina nuova, che passa da un fornitore strutturato: è la modifica fatta in casa anni prima, senza una valutazione scritta, su una macchina che continua a lavorare ogni giorno. Censire quelle situazioni e metterle in ordine è un lavoro circoscritto, che si fa una volta.

Se vuoi una verifica su come sono gestite le attrezzature in azienda, dalla valutazione dei rischi alle verifiche periodiche fino all'addestramento di chi le usa, puoi partire da un incarico di RSPP esterno oppure da un check documentale una tantum.

Studio Venturiero segue aziende di Latina e provincia sugli adempimenti del D.Lgs. 81/08 e sui sistemi di gestione certificati.

Domande frequenti

Devo rifare la marcatura CE delle macchine che ho già?

No. Il Regolamento si applica alle macchine immesse sul mercato dal 20 gennaio 2027. Le macchine conformi alla Direttiva 2006/42/CE e immesse sul mercato prima di quella data restano regolari.

Ho firmato l'ordine nel 2026 ma la macchina arriva nel 2027: quale norma si applica?

Dipende dalla data di immissione sul mercato, non dalla data dell'ordine né da quella di consegna. È una delle quattro informazioni da farsi dare per iscritto dal fornitore.

Se il mio manutentore aggiunge un riparo a una macchina, diventa lui il fabbricante o divento io?

Dipende da chi effettua la modifica e a quale titolo. In pratica è un punto che va definito per contratto prima dell'intervento: in assenza di accordi chiari e di documentazione, la responsabilità ricade sull'azienda che ha la macchina e l'ha fatta modificare. Per questo la valutazione preventiva scritta conviene farla sempre.

Il fabbricante mi dà il manuale solo in PDF: posso pretendere la carta?

Sì, su richiesta all'acquisto e senza costi aggiuntivi. Vale la pena inserire la richiesta direttamente nell'ordine. Le informazioni essenziali per la sicurezza devono comunque accompagnare fisicamente la macchina.

Il Regolamento mi obbliga a fare qualcosa sulla sicurezza informatica?

Non direttamente: il requisito è in capo al fabbricante. Ma se hai macchine connesse, i rischi legati ad accessi non autorizzati e alla manipolazione del software che possono incidere sulla sicurezza delle persone vanno considerati nella valutazione dei rischi, che è un obbligo tuo.

Conviene anticipare un acquisto a prima di gennaio 2027?

Non c'è una risposta valida per tutti. Comprare sotto la direttiva significa acquistare con regole consolidate e norme armonizzate complete; comprare sotto il regolamento significa una macchina allineata al quadro futuro. L'elemento da considerare è che intorno alla data di applicazione i tempi di consegna sulle macchine complesse potrebbero allungarsi.

Fonti normative

  • Regolamento (UE) 2023/1230 del 14 giugno 2023 relativo alle macchine — in particolare art. 3 punto 16 (modifica sostanziale), art. 18, considerando 26, Allegato I e Allegato III
  • Direttiva 2006/42/CE — applicabile fino al 19 gennaio 2027
  • Decisione di esecuzione (UE) 2026/2015 del 4 settembre 2026 — aggiornamento dell'elenco delle norme armonizzate per la Direttiva 2006/42/CE, in vigore dal 7 settembre 2026
  • D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81 — Titolo III sulle attrezzature di lavoro, Allegati V, VI e VII
  • Accordo Stato-Regioni del 17 aprile 2025 — abilitazione all'uso di attrezzature specifiche

Aggiornato al 12 ottobre 2026

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